Art. 4
LEGGE 4 aprile 1956, n. 212
In vigore dal 1 gen 2014
COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147
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COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147
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COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147
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Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate.
Storico versioni
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