Art. 5
LEGGE 4 aprile 1956, n. 212
In vigore dal 1 gen 2014
Nei casi in cui, entro il giorno 34° precedente la data fissata per le elezioni non siano state ancora comunicate le liste o le candidature uninominali ammesse, la giunta municipale provvede agli adempimenti di cui
all'
entro i due giorni successivi alla ricezione della comunicazione delle liste o delle candidature uninominali ammesse.
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