Art. 4

LEGGE 14 dicembre 1955, n. 1315

In vigore dal 17 gen 1956
Sono abrogate le disposizioni riguardanti la vestizione di servizio del personale postale, telegrafico e telefonico, emanate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 14 dicembre 1955 GRONCHI SEGNI - BRASCHI - GAVA Visto, il Guardasigilli: MORO
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