Art. 2
LEGGE 14 dicembre 1955, n. 1315
In vigore dal 17 gen 1956
Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutabile in lire 20.000.000 per l'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi ed in lire 12.000.000 per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sarà provveduto con lo stanziamento esistente negli appositi capitoli degli stati di previsione della spesa delle due Aziende, per l'esercizio finanziario 1954-55 e per quelli successivi.
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