Art. 1

LEGGE 14 dicembre 1955, n. 1315

In vigore dal 17 gen 1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Al personale postale, telegrafico e telefonico che, a norma delle disposizioni regolamentari, è tenuto ad indossare la divisa o particolari indumenti protettivi in rapporto agli speciali servizi cui è addetto, vengono forniti dall'Amministrazione i vari capi di vestiario: a) a titolo gratuito se si tratta d'indumenti di lavoro (camiciotti, tute, vestaglie, ecc.); b) col concorso di un terzo della spesa a carico degli interessati, quando sia richiesta la divisa uniforme. La quota di cui alla lettera b) potrà essere rimborsata in tutto o in parte, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, qualora - al termine del prescritto periodo d'uso - risulti che il personale abbia saputo mantenere in decoroso stato di conservazione gli effetti di vestiario ad esso forniti.
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