Art. 3

LEGGE 14 dicembre 1955, n. 1315

In vigore dal 17 gen 1956
Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno determinate: a) le caratteristiche e la foggia delle uniformi e dei singoli oggetti di vestiario; b) le categorie del personale tenute ad indossarli; c) la durata dei singoli oggetti di vestiario. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sarà determinata l'aliquota degli addebiti a carico del personale per anticipata fornitura in sostituzione di divisa o altri oggetti di vestiario deteriorati per negligenza, e per i casi in cui il personale, a sua domanda, cessi dalle mansioni per le quali è stato fornito delle uniformi.
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