Art. 8

LEGGE 9 novembre 1955, n. 1122

In vigore dal 22 dic 1955
Il datore di lavoro è tenuto a versare all'Istituto i contributi dovuti, sia per la parte a suo carico, sia per la parte a carico dei giornalisti, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del periodo di paga cui i contributi stessi si riferiscono. Nel caso di ritardo, sono dovuti all'Istituto gli interessi di mora nella misura legale.
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