Art. 11
LEGGE 9 novembre 1955, n. 1122
In vigore dal 22 dic 1955
Per quanto non espressamente previsto dalla legge, dallo statuto e dal regolamento dell'Istituto per la disciplina delle previdenze e assistenze indicate all' del regolamento dell'istituto stesso, approvato con decreto Ministeriale 1 gennaio 1953, si applicano le disposizioni di legge o di regolamento vigenti per le corrispondenti forme di previdenza e di assistenza sociale delle quali quelle gestite dall'Istituto predetto sono sostitutive.
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