Art. 14
LEGGE 9 novembre 1955, n. 1122
In vigore dal 22 dic 1955
La vigilanza per l'applicazione della presente legge e delle altre norme riguardanti la previdenza e l'assistenza sociale dall'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti, ai sensi della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale a mezzo dell'Ispettorato del lavoro.
L'Ispettorato del lavoro è autorizzato ad avvalersi per la vigilanza di cui al precedente comma, di funzionari designati dall'Istituto, i quali hanno libero accesso nei locali delle aziende aventi alle proprie dipendenze giornalisti professionisti.
Gli incaricati dei controlli debbono essere muniti di documenti rilasciati dai competenti Ispettorati del lavoro e debbono esibire tali documenti ai titolari dell'azienda, o ai loro sostituti, presso la quale debbono effettuare il controllo.
Le aziende sono obbligate a mettere a disposizione delle persone incaricate dei controlli i libri paga e di matricola e non possono rifiutarsi agli altri accertamenti che detti incaricati ritengano necessari.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 9 novembre 1955
GRONCHI
SEGNI - VIGORELLI - MORO - ANDREOTTI
- GAVA - VANONI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Storico versioni
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