Art. 14 · LEGGE 9 novembre 1955, n. 1122

Art. 14

LEGGE 9 novembre 1955, n. 1122

In vigore dal 22 dic 1955
La vigilanza per l'applicazione della presente legge e delle altre norme riguardanti la previdenza e l'assistenza sociale dall'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti, ai sensi della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale a mezzo dell'Ispettorato del lavoro. L'Ispettorato del lavoro è autorizzato ad avvalersi per la vigilanza di cui al precedente comma, di funzionari designati dall'Istituto, i quali hanno libero accesso nei locali delle aziende aventi alle proprie dipendenze giornalisti professionisti. Gli incaricati dei controlli debbono essere muniti di documenti rilasciati dai competenti Ispettorati del lavoro e debbono esibire tali documenti ai titolari dell'azienda, o ai loro sostituti, presso la quale debbono effettuare il controllo. Le aziende sono obbligate a mettere a disposizione delle persone incaricate dei controlli i libri paga e di matricola e non possono rifiutarsi agli altri accertamenti che detti incaricati ritengano necessari. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 novembre 1955 GRONCHI SEGNI - VIGORELLI - MORO - ANDREOTTI - GAVA - VANONI Visto, il Guardasigilli: MORO
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