Art. 12

LEGGE 9 novembre 1955, n. 1122

In vigore dal 22 dic 1955
Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta, è tenuto al pagamento dei contributi o delle parti dei contributi non versate tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, nonchè al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta, ed è punito con l'ammenda da lire 1000 a lire 20.000 per ogni dipendente per il quale sia stato omesso in tutto o in parte il pagamento del contributo. Il datore di lavoro che trattiene sulla retribuzione del lavoratore somme maggiori di quelle per le quali è stabilita la trattenuta, è punito con l'ammenda da lire 1000 a lire 10.000 per ogni dipendente per il quale è stata effettuata l'abusiva trattenuta, salvo che il fatto costituisca reato più grave. Il datore di lavoro, e in genere le persone preposte al lavoro, ove si rifiutino di prestarsi alle indagini dei funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza o di fornire loro i dati e documenti necessari ai fini della applicazione della presente legge o li diano scientemente errati od incompleti, sono puniti con una ammenda da lire 5000 a lire 50.000, salvo che il fatto costuisca reato più grave. Sono punite con l'ammenda da lire 5000 a lire 50.000 la mancanza o la irregolare tenuta dei libri di matricola e di paga prescritti dall' della presente legge. Chiunque fa dichiarazioni false o compie atti fraudolenti al fine di procurare indebitamente a sè o ad altri le prestazioni contemplate dal regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti, approvato con decreto Ministeriale 1 gennaio 1953, è punito con la multa da lire 5000 a lire 50.000 salvo che il fatto costituisca reato più grave. I proventi delle pene pecuniarie sono devoluti a beneficio dell'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola".
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