Art. 4

LEGGE 9 novembre 1955, n. 1122

In vigore dal 22 dic 1955
Contro i provvedimenti dell'Istituto concernenti la concessione delle prestazioni è ammesso il ricorso in via amministrativa al Comitato direttivo dell'Istituto da parte degli aventi diritto. Il termine per ricorrere in via amministrativa è di giorni trenta dalla comunicazione all'interessato del provvedimento impugnato e la conseguente decisione deve essere pronunciata dal Comitato direttivo dell'Istituto entro i sessanta giorni successivi alla data del ricorso. Non è ammessa l'azione avanti l'autorità giudiziaria prima che sia definito il ricorso in sede amministrativa. Tuttavia, qualora sia trascorso il termine di sessanta giorni previsto dal precedente comma senza che la decisione del Comitato sia stata pronunciata, l'interessato ha la facoltà di adire l'autorità giudiziaria.
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