Art. 1

LEGGE 9 novembre 1955, n. 1122

In vigore dal 13 lug 2006
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Le pensioni, le indennità e gli assegni corrisposti dall'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" non sono cedibili nè sequestrabili, nè pignorabili, eccezione fatta per le pensioni e gli assegni continuativi, che possono essere ceduti, sequestrati e pignorati soltanto nell'interesse dei pubblici stabilimenti ospitalieri o di ricovero, per il pagamento delle diarie relative e non oltre l'importo di queste. L'Istituto ha diritto di trattenere, sulle pensioni, assegni e indennità da esso corrisposti, l'ammontare delle somme dovutegli in forza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria. (1)
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urn:nir:stato:legge:1955-11-09;1122#art-1

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