Art. 4

LEGGE 2 novembre 1955, n. 1117

In vigore dal 21 dic 1955
Alla spesa derivante dalla presente legge si provvederà, per l'esercizio finanziario 1954-55, con la somma di lire 300.000.000 (trecento milioni) già disponibile, per il pagamento delle competenze arretrate dovute al personale militare libico ed eritreo, sul bilancio del Ministero degli affari esteri e per l'esercizio 1955-56 con la somma di lire 650.000.000 (seicentocinquanta milioni) da prelevarsi dallo stanziamento del bilancio del Ministero del tesoro concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 novembre 1955 GRONCHI SEGNI - MARTINO - GAVA Visto, il Guardasigilli: MORO
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