Art. 2

LEGGE 2 novembre 1955, n. 1117

In vigore dal 19 ago 2004
Le attribuzioni conferite al Ministero dell'Africa italiana, ai Governi ed ai Comandi truppe dell'Eritrea e della Libia, dal regio decreto 3 settembre 1926, numero 1608, modificato con regio decreto 18 maggio 1931, n. 901, con regio decreto 3 novembre 1932, n. 1585 e con regio decreto 17 settembre 1940, n. 1630, dal regio decreto 17 dicembre 1931, n. 1786, anch'esso modificato con regio decreto 3 novembre 1932, n. 1585 e con regio decreto 18 marzo 1935, n. 496, e dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 874, nonchè da tutti gli altri provvedimenti che costituivano gli ordinamenti del personale civile e militare libico ed eritreo, sono devolute al Ministero degli affari esteri, il quale vi potrà provvedere, in tutto o in parte, a mezzo delle rappresentanze diplomatiche e consolari competenti per territorio, che si avvarranno, ove eccezionalmente occorra, di apposite Commissioni per accertare il diritto dei singoli anche in deroga alle norme predette.
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