Art. 1
LEGGE 2 novembre 1955, n. 1117
In vigore dal 19 ago 2004
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Al personale civile e militare libico ed eritreo già dipendente dalle cessate Amministrazioni italiane della Libia e dell'Eritrea è riconosciuto, in relazione alle risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 15 dicembre 1950, per la Libia, e del 29 gennaio 1952, per l'Eritrea, il diritto a pensione ordinaria e privilegiata e ad altro trattamento di quiescenza o di gratificazione di fine servizio secondo le disposizioni di cui al successivo , applicando agli ex militari libici le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11, primo e secondo comma, e 13, primo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 874.
È altresì riconosciuto il diritto ai trattamenti previsti dalle
medesime disposizioni a favore degli orfani, del coniuge superstite e degli ascendenti del militare deceduto.
Il periodo di tempo compreso fra la data di cessazione dell'Amministrazione dei suddetti territori da parte dell'Italia e la data di entrata in vigore del Trattato di pace è computato in aggiunta all'anzianità di servizio del personale di cui sopra ai soli fini dei trattamenti indicati nel primo comma del presente articolo.
A giudizio dell'Amministrazione possono essere concessi al predetto personale premi speciali di merito o di lungo servizio di importo non superiore a quindici volte la somma complessiva corrisposta per arretrati di pensione, per altri trattamenti di quiescenza, ovvero per gratificazioni di lungo servizio previsti dalle disposizioni richiamate nel seguente . Ai ratei di pensione con scadenza successiva al 31 dicembre 1955 possono essere aggiunti premi di importo non superiore a venti volte l'ammontare dei ratei medesimi.
Le somme depositate dagli ex militari libici ed eritrei presso le casse dei Comandi e reparti militari saranno rimborsate su presentazione di documenti attestanti il deposito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1955-11-02;1117#art-1