Art. 3

LEGGE 2 novembre 1955, n. 1117

In vigore dal 21 dic 1955
La decorrenza dei termini di prescrizione stabiliti dalle disposizioni citate nel precedente è sospesa per tutto il periodo dal 10 giugno 1940 alla data di entrata in vigore della presente legge. L'acquisto della cittadinanza degli Stati sorti nei territori dell'Eritrea e della Libia non comporta decadenza dal diritto al trattamento di cui alla presente legge.
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