Art. 6

LEGGE 4 agosto 1955, n. 849

In vigore dal 9 ott 1955
Per la vigilanza sull'attuazione della presente legge e per le sanzioni relative alle infrazioni alla medesima, si applicano le norme contenute nel capo VIII del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonchè le relative norme del regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 1 luglio 1926, n. 1361, e successive modificazioni. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 agosto 1955 GRONCHI SEGNI - COLOMBO - CORTESE - MORO Visto, il Guardasigilli: MORO
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LEGGE 4 agosto 1955, n. 849 (Art. 6 Disciplina della produzione e del commercio dei prodotti della demargarinazione a freddo degli oli d'oliva e degli oli di semi raffinati ad uso alimentare) — Testo vigente | Portale Normativo