Art. 6
LEGGE 4 agosto 1955, n. 849
In vigore dal 9 ott 1955
Per la vigilanza sull'attuazione della presente legge e per le sanzioni relative alle infrazioni alla medesima, si applicano le norme contenute nel capo VIII del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonchè le relative norme del regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 1 luglio 1926, n. 1361, e successive modificazioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 4 agosto 1955
GRONCHI
SEGNI - COLOMBO - CORTESE - MORO
Visto, il Guardasigilli: MORO
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