Art. 5
LEGGE 4 agosto 1955, n. 849
In vigore dal 9 ott 1955
È vietato fabbricare, detenere per vendere, vendere o comunque porre in commercio i prodotti di cui ai precedenti con umidità superiore alla misura dell'1 per cento o con aggiunta di sostanze coloranti, naturali o artificiali o di altre sostanze estranee.
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