Art. 4

LEGGE 4 agosto 1955, n. 849

In vigore dal 9 ott 1955
Le denominazioni di cui ai precedenti devono essere sempre indicate nelle fatture, nelle polizze di carico, nelle lettere di vettura e in ogni altro documento destinato a comprovare la vendita o la somministrazione del prodotto, nonchè su tutti i recipienti che contengono i prodotti di cui agli articoli medesimi.
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