Art. 1

LEGGE 4 agosto 1955, n. 849

In vigore dal 9 ott 1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Il prodotto ottenuto dalla demargarinazione a freddo degli oli di oliva di cui al regio decreto-legge 27 settembre 1936, n. 1986, convertito nella legge 18 gennaio 1937, n. 233, ha la denominazione obbligatoria di "pasta bianca di demargarinazione di olio d'oliva".
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