Art. 31

LEGGE 22 novembre 1954, n. 1136

In vigore dal 14 dic 1954
Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge le Commissioni comunali di cui all'art. 2 provvederanno alla compilazione delle liste dei coltivatori diretti aventi diritto al voto ai sensi dell'. Le liste saranno affisse all'albo comunale per la durata di quindici giorni a cura del sindaco del Comune. I ricorsi contro l'inclusione o l'esclusione di nominativi dalle suddette liste debbono essere presentati al commissario della Cassa mutua provinciale entro venti giorni dalla data dell'affissione. Il commissario deciderà sentito il parere della Commissione consultiva.
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LEGGE 22 novembre 1954, n. 1136 (Art. 31 Estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti.) — Testo vigente | Portale Normativo