Art. 33
LEGGE 22 novembre 1954, n. 1136
In vigore dal 14 dic 1954
La presentazione dei nominativi dei candidati o liste, secondo quanto disposto dall'art. 29, dovrà essere fatte al segretario del Comune entro le ore dodici del quinto giorno precedente la data fissata per le elezioni.
Il segretario comunale rilascerà ricevuta dell'avvenuta presentazione.
Il segretario comunale convocherà almeno due giorni prima delle elezioni un rappresentante per ogni lista presentata per procedere alla formazione dei seggi elettorali.
Ad operazioni elettorali ultimate i presidenti dei seggi riuniti in ufficio elettorale, con l'assistenza del segretario comunale, redigeranno il verbale delle operazioni elettorali e proclameranno gli eletti.
I verbali saranno immediatamente inviati al commissario della Cassa mutua provinciale a cura del segretario comunale.
A parità di voti sarà eletto il più anziano.
Il primo degli eletti provvederà alla convocazione dei consiglieri eletti entro otto giorni per la nomina delle cariche previste dagli articoli 19 e 20 della presente legge.
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