Art. 32

LEGGE 22 novembre 1954, n. 1136

In vigore dal 14 dic 1954
Il commissario della Cassa mutua provinciale, sentita la Commissione consultiva, stabilisce le date e i seggi per le elezioni dei primi Consigli direttivi delle mutue comunali. Dette elezioni dovranno essere effettuate entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge. Il commissario della Cassa mutua provinciale ha facoltà di inviare un proprio delegato ad assistere alle operazioni elettorali delle Casse mutue comunali. In tal caso il delegato controfirmerà il verbale relativo.
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