Art. 6
LEGGE 9 agosto 1954, n. 633
In vigore dal 31 ago 1954
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a S. Vincent, addì 9 agosto 1954
EINAUDI
SCELBA - DE PIETRO - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Storico versioni
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