Art. 5

LEGGE 9 agosto 1954, n. 633

In vigore dal 31 ago 1954
Alla copertura della spesa di cui all' sarà provveduto mediante riduzione della somma di lire 300 milioni sul capitolo 73 dello stato di previsione della spesa, del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1953 al 30 giugno 1954, approvato con legge 31 ottobre 1953, n. 802.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1954-08-09;633#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo