Art. 3
LEGGE 9 agosto 1954, n. 633
In vigore dal 31 ago 1954
Per il periodo dalla data di entrata in vigore della presente legge al 30 giugno 1955, il Ministero di grazia e giustizia assegnerà, entro il 30 giugno 1954, lire 150 milioni ai Consigli di patronato e lire 150 milioni a favore delle istituzioni aventi per scopo l'assistenza dei liberati dal carcere.
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