Art. 4
LEGGE 9 agosto 1954, n. 633
In vigore dal 31 ago 1954
Le assegnazioni di cui agli articoli precedenti saranno fatte con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1954-08-09;633#art-4