Art. 5

LEGGE 6 agosto 1954, n. 843

In vigore dal 3 ott 1954
L'art. 12 è così modificato: "L'impianto di nuovi stabilimenti industriali e l'ampliamento o la trasformazione di quelli esistenti nell'ambito di cui all' del presente decreto, sono subordinati alla preventiva autorizzazione del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per la difesa, per i trasporti, per la marina mercantile, per i lavori pubblici, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero, e, ove occorra, con gli altri Ministri interessati. L'autorizzazione è richiesta anche per il mantenimento degli stabilimenti di ogni specie nell'ambito delle zone di cui al detto , mano a mano che queste saranno incluse nel punto franco".
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