Art. 4
LEGGE 6 agosto 1954, n. 843
In vigore dal 3 ott 1954
Il secondo comma dell' è così modificato:
"Il Consorzio continuerà a provvedere al completamento, all'arredamento ed alla manutenzione delle opere portuali della zona destinata a punto franco, rimanendo a suo carico anche le opere di recinzione.
Il Consorzio medesimo è tenuto altresì a fornire gratuitamente i locali necessari per gli uffici ed i servizi doganali e per il personale di vigilanza ed a provvedere alla ordinaria manutenzione di essi, nonchè a fornire gratuitamente le aree ed i locali occorrenti per, gli uffici ed i servizi ferroviari".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1954-08-06;843#art-4