Art. 4

LEGGE 6 agosto 1954, n. 843

In vigore dal 3 ott 1954
Il secondo comma dell' è così modificato: "Il Consorzio continuerà a provvedere al completamento, all'arredamento ed alla manutenzione delle opere portuali della zona destinata a punto franco, rimanendo a suo carico anche le opere di recinzione. Il Consorzio medesimo è tenuto altresì a fornire gratuitamente i locali necessari per gli uffici ed i servizi doganali e per il personale di vigilanza ed a provvedere alla ordinaria manutenzione di essi, nonchè a fornire gratuitamente le aree ed i locali occorrenti per, gli uffici ed i servizi ferroviari".
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