Art. 2

LEGGE 6 agosto 1954, n. 843

In vigore dal 3 ott 1954
L' è così modificato: "È istituito nel porto di Genova un punto franco, che ai sensi dell' della legge doganale, testo unico approvato con legge 25 settembre 1940, n. 1424, è posto fuori della linea doganale. Esso comprende le aree delimitate: ad ovest, dalla riva sinistra del Polcevera, dal lato esterno del Molo Nino Ronco e della congiungente della sua testata con la diga foranea; a nord ed a ovest da una linea che, partendo dal limite del Demanio marittimo, sulla riva sinistra del Polcevera, segue a sud l'abitato di Sampierdarena fino al piede della rampa di accesso al piazzale dell'autostrada Genova-Valle Padana, escludendo il binario di corsa diretto ai parco Forni e la zona necessaria agli bacino di Sampierdarena e segue quindi il lato sud della rampa di accesso alla camionale nella nuova posizione prevista dal piano regolatore ferroviario per la rampa stessa; indi costeggia per un tratto in curva dal lato sud-ovest il futuro nuovo binario di collegamento fra i fasci del bacino di Sampierdarena con la stazione di San Benigno, proseguendo poi a fianco, lato sud-ovest del futuro raccordo, fra la zona franca ed il pontile San Giorgio, nonchè dal raccordo Concenter, per raggiungere normalmente la calata Concenter in un punto immediatamente ad ovest dello stabilimento della Concenter stessa, a ricongiungersi attraverso lo specchio acqueo con la diga foranea a sud della diga stessa".
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LEGGE 6 agosto 1954, n. 843 (Art. 2 Modificazioni al decreto-legge 1 marzo 1938, n. 416, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 1198, concernente la istituzione del punto franco del porto di Genova) — Testo vigente | Portale Normativo