Art. 1
LEGGE 6 agosto 1954, n. 843
In vigore dal 3 ott 1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Le disposizioni degli , del 2° comma dell', dell'art. 12 e del 3° e 4° comma dell'art. 13 del decreto-legge 1 marzo 1938, n. 416, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 1198, sono sostituite da quelle contenute nei seguenti .
L' del suindicato decreto-legge è soppresso.
Storico versioni
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