Art. 6

LEGGE 31 luglio 1954, n. 609

In vigore dal 27 ago 1954
Gli istituti indicati nell' provvederanno alla maggiore spesa derivante dalla istituzione della sezione specializzata per il commercio con l'estero, con propri mezzi di bilancio, esclusa ogni contribuzione straordinaria da parte dell'erario. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 31 luglio 1954 EINAUDI SCELBA - MARTINO - GAVA TREMELLONI - MARTINELLI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
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