Art. 3
LEGGE 31 luglio 1954, n. 609
In vigore dal 27 ago 1954
Al termine del corso gli alunni che supereranno gli esami di abilitazione tecnica conseguiranno il titolo di "ragioniere e perito commerciale e perito specializzato per il commercio con l'estero", che avrà lo stesso valore legale del normale diploma di ragioniere e perito commerciale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1954-07-31;609#art-3