Art. 3

LEGGE 31 luglio 1954, n. 609

In vigore dal 27 ago 1954
Al termine del corso gli alunni che supereranno gli esami di abilitazione tecnica conseguiranno il titolo di "ragioniere e perito commerciale e perito specializzato per il commercio con l'estero", che avrà lo stesso valore legale del normale diploma di ragioniere e perito commerciale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1954-07-31;609#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo