Art. 1

LEGGE 31 luglio 1954, n. 609

In vigore dal 27 ago 1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato ad istituire sezioni specializzate per il commercio con l'estero presso gli Istituti tecnici commerciali.
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LEGGE 31 luglio 1954, n. 609 (Art. 1 Istituzione di sezioni specializzate per il commercio con l'estero, presso Istituti tecnici commerciali.) — Testo vigente | Portale Normativo