Art. 1
LEGGE 31 luglio 1954, n. 609
In vigore dal 27 ago 1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato ad istituire sezioni specializzate per il commercio con l'estero presso gli Istituti tecnici commerciali.
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