Art. 2
LEGGE 31 luglio 1954, n. 609
In vigore dal 27 ago 1954
L'ordinamento, il funzionamento, le materie di insegnamento, i titoli di ammissione degli alunni e gli organici saranno indicati nel regolamento da emanare con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi delle vigenti disposizioni, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quelli del tesoro e del commercio con l'estero.
Gli orari ed i programmi saranno stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.
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