Art. 5

LEGGE 13 luglio 1954, n. 558

In vigore dal 19 ago 1954
L'ispettore onorario che esce di carica dovrà fare consegna al pubblico funzionario che sarà designato dal Ministero di tutti gli atti e documenti che egli detiene per ragioni del suo ufficio. Uguale obbligo spetta all'erede dell'ispettore. Il Ministero provvederà affinchè siano consegnati al nuovo ispettore quelli fra i detti atti e documenti che gli siano necessari per il suo ufficio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 luglio 1954 EINAUDI SCELBA - MARTINO - GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
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