Art. 2
LEGGE 13 luglio 1954, n. 558
In vigore dal 19 ago 1954
Gli ispettori onorari vigilano sui documenti e cimeli di cui al precedente articolo esistenti nel territorio di loro giurisdizione e segnalano la loro esistenza e le notizie che possono interessare la loro conservazione al Museo nazionale della scienza e della tecnica di Milano e al Museo di storia della scienza di Firenze; inoltre segnalano al Ministero della pubblica istruzione, o ai Sopraintendenti competenti per materia in base alle vigenti leggi, i provvedimenti che ritengono necessari per la loro migliore conservazione.
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