Art. 4
LEGGE 13 luglio 1954, n. 558
In vigore dal 19 ago 1954
L'ufficio degli ispettori è gratuito. Essi hanno diritto alla indennità di missione, nella misura spettante ai funzionari di grado 6°, gruppo A, dell'Amministrazione statale per i sopraluoghi che effettueranno fuori della propria residenza previa autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione, purchè non si tratti di funzionari dello Stato ai quali si applicano le norme vigenti in materia.
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