Art. 3
LEGGE 13 luglio 1954, n. 558
In vigore dal 19 ago 1954
Gli ispettori durano in carica tre anni e potranno essere confermati. Anche prima della scadenza dei tre anni essi potranno essere dispensati dall'ufficio, ove non vi attendano con diligenza e la loro opera non si dimostri giovevole agli interessi dell'Amministrazione.
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