Art. 3

LEGGE 13 luglio 1954, n. 558

In vigore dal 19 ago 1954
Gli ispettori durano in carica tre anni e potranno essere confermati. Anche prima della scadenza dei tre anni essi potranno essere dispensati dall'ufficio, ove non vi attendano con diligenza e la loro opera non si dimostri giovevole agli interessi dell'Amministrazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1954-07-13;558#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo