Art. 5
LEGGE 15 maggio 1954, n. 237
In vigore dal 19 giu 1954
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 15 maggio 1954
EINAUDI
SCELBA - PICCIONI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Storico versioni
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