Art. 3
LEGGE 15 maggio 1954, n. 237
In vigore dal 19 giu 1954
Al maggior onere di lire 391.000.000 derivante per l'esercizio finanziario 1951-52 dall'effettuazione dei servizi di cui all' - rispetto ai fondi già iscritti ai capitoli n. 155 e n. 156 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio - si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 453 dello stato di previsione del predetto esercizio 1951-52.
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