Art. 4

LEGGE 15 maggio 1954, n. 237

In vigore dal 19 giu 1954
È inoltre, autorizzata, per una volta tanto, la corresponsione all'A.N.S.A. della somma di lire 70 milioni a compenso dei maggiori oneri da; essa sostenuti negli anni 1951 e 1952 per l'adeguamento dell'attrezzatura necessaria, ai servizi di cui all'. Alla copertura della spesa di cui al precedente comma si farà fronte con una riduzione, per uguale importo, del fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al capitolo n. 485 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1953-54.
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LEGGE 15 maggio 1954, n. 237 (Art. 4 Autorizzazione della spesa relativa ai servizi di diramazione di comunicati e notizie degli organi centrali e periferici del Governo, di trasmissione ai medesimi di notiziari nazionali ed esteri e di trasmissione di notiziari da e per l'estero negli esercizi 1951-52 e successivi da parte della Agenzia nazionale stampa associata (A.N.S.A.).) — Testo vigente | Portale Normativo