Art. 2

LEGGE 15 maggio 1954, n. 237

In vigore dal 15 nov 2016
La Presidenza del Consiglio dei ministri, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni sono autorizzati ad avvalersi dell'Agenzia nazionale stampa associata (A.N.S.A.), o di altre agenzie di informazioni, per l'effettuazione dei servizi di cui all', in concorso col Ministero degli affari esteri per quanto riguarda il servizio estero. Le convenzioni relative ai servizi stessi saranno approvate nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni.(2)
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