Art. 9
LEGGE 30 ottobre 1953, n. 841
In vigore dal 21 nov 1953
Alla copertura dell'onere di lire 1800 milioni a carico del bilancio dello Stato derivante dall' della presente legge si farà fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1952-53.
Alla copertura dell'onere previsto per l'esercizio 1953-54 in lire 7500 milioni si provvederà con una corrispondente aliquota dello stanziamento del capitolo n. 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
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