Art. 2
LEGGE 30 ottobre 1953, n. 841
In vigore dal 14 mar 1988
Agli oneri relativi all'assistenza di cui al precedente articolo si provvede:
a) con un contributo commisurato al 4,50 per cento dell'ammontare lordo delle pensioni o assegni e relativi caroviveri e delle altre integrazioni, di qualsiasi natura, fruite dalle categorie indicate all'articolo medesimo; tale contributo è a carico per il 3,50 per cento delle Amministrazioni che erogano i trattamenti di quiescenza, e per l'1 per cento dei titolari dei trattamenti stessi;
b) con un contributo di solidarietà commisurato al 0,50 per cento degli elementi della retribuzione soggetti a contributo per il personale in attività di servizio, appartenente alle categorie per le quali sia prevista la concessione dei trattamenti di quiescenza indicati dall' della presente legge; tale contributo è a carico del personale stesso. (3) (5)
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