Art. 6

LEGGE 30 ottobre 1953, n. 841

In vigore dal 21 nov 1953
Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali procederà, per le categorie assistite, all'adeguamento delle misure massime di rimborso degli onorari per le cure medico-chirurgiche e per gli accertamenti diagnostici di cui alle lettere a) e b) dell' del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, nonchè alla determinazione delle misure percentuali crescenti di rimborso in relazione alla maggiore entità della spesa dei farmaci e degli altri mezzi terapeutici previsti dalla lettera b) dello stesso articolo. Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di determinare le affezioni morbose di lieve entità, nonchè le affezioni morbose di carattere cronico relativamente più lievi, per le quali il Consiglio stesso potrà stabilire il rimborso delle prestazioni in misura fissa o anche entro limiti di spesa annuale. Le deliberazioni suddette sono sottoposte, nelle forme consuete, all'approvazione dei Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale.
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