Art. 7

LEGGE 30 ottobre 1953, n. 841

In vigore dal 21 nov 1953
I contributi previsti dagli saranno corrisposti a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione della presente legge. Quale concorso alle spese di avviamento della nuova gestione per l'assistenza sanitaria dei pensionati lo Stato verserà all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali la somma di lire 1800 milioni. L'assistenza sanitaria e farmaceutica sarà prestata a decorrere dal 1 luglio 1953 o dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione della presente legge, se questa avverrà successivamente alla data predetta.
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