Art. 7
LEGGE 15 febbraio 1953, n. 184
In vigore dal 24 apr 1953
Le domande degli enti diretti ad ottenere il contributo dello Stato su opere stradali dovranno essere accompagnate, oltre che da una relazione atta a dimostrare la necessità dell'opera, da una corografia della zona in scala 1: 25.000, e dal dettagliato parere del locale Ufficio del genio civile circa l'ammissibilità dell'opera al contributo.
Per i progetti di opere igieniche e di edifici scolastici da eseguire in applicazione alla legge 3 agosto 1949, n. 589, i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dei Comitati tecnico-amministrativi dei Provveditorati alle opere pubbliche sostituiscono anche i pareri del Consiglio superiore di sanità del Consiglio provinciale di sanità e del medico provinciale.
Gli stessi progetti, ove sia attualmente prescritto il parere dell'ispettore generale del Genio civile, sono sottoposti invece al parere del Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato regionale alle opere pubbliche competente per territorio.
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