Art. 12

LEGGE 15 febbraio 1953, n. 184

In vigore dal 24 apr 1953
L'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese provvede, in virtù delle leggi 23 settembre 1920, n. 1365, e 16 gennaio 1939, n. 74, a tutti gli adempimenti fissati nella legge 3 agosto 1949, n. 589, per conto e nell'interesse dei Comuni serviti dall'acquedotto pugliese e dagli acquedotti lucani, questi ultimi gestiti per effetto della legge 23 maggio 1942, n. 664. Il predetto Ente, in base ad apposite convenzioni con i Comuni di cui sopra, può sostituirsi agli stessi anche per quanto riguarda la contrattazione dei mutui. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 15 febbraio 1953 EINAUDI DE GASPERI - ALDISIO Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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